tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposta di registro - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
Atto di compravendita comprendente più terreni - Qualificazione di alcuni di essi come agricoli - Mancato utilizzo in concreto dei terreni - Irrilevanza - Fondamento - Aliquota del 15% - Applicabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
In tema di imposta di registro, deve applicarsi, in base all'art. 23, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (secondo cui se "una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata"), l'aliquota del 15%, prevista dall'art. 1, comma 2, della tariffa, parte I, d.P.R. cit., ad un atto di compravendita di alcuni terreni, dei quali almeno una parte abbia destinazione agricola secondo lo strumento urbanistico vigente, senza che rilevi la circostanza che i terreni medesimi siano in concreto incolti in quanto, per determinare se un suolo abbia o meno natura agricola, ai fini dell'imposta di registro, si deve avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, non dovendosi riconoscere significato alcuno all'utilizzazione o all'utilizzabilità concreta del bene stesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto applicabile l'aliquota dell'8%, piuttosto che quella del 15% ritenuta dall'Ufficio, ad un atto di compravendita di più terreni alcuni dei quali destinati ad attività di cava ed altri qualificati come agricoli dal PRG, anche se in concreto non destinati alla coltivazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011