tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10483 del 20/05/2016
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione preclude l'agevolazione, restandone esclusa, in radice, la destinazione allo svolgimento dei compiti istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'immobile esulasse dall'esenzione in quanto, sebbene di proprietà pubblica, era nella disponibilità di una società affidataria in esclusiva del servizio di smaltimento rifiuti).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10483 del 20/05/2016