tributi erariali diretti - riscossione (tributi anteriori alla riforma del 1972) - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - ricorsi - per omessa o irregolare notificazione dell'avviso di accertamento – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5669
Avviso di accertamento - Notificazione eseguita ex art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Incapacità naturale temporanea del consegnatario - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5669 del 12/03/2014
In materia di notificazioni, il limite di validità di quella eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell'"accipiens" (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Ne assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida la notificazione di un avviso di accertamento avvenuta a mani della moglie convivente del contribuente, la quale, affetta da una "grave forma di ipertensione", non immediatamente percepita dall'ufficiale giudiziario, aveva poi dimenticato di consegnare l'atto al destinatario).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5669 del 12/03/2014