Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - prescrizione e decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5146 del 05/03/2014
Società di forestazione - Agevolazioni ex art. 7, quarto comma, della legge n. 984 del 1977 - Revoca per scioglimento della società - Liquidazione di maggiore imposta - Natura di imposta complementare - Conseguenze - Termine triennale di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza.
La revoca delle agevolazioni - consistenti nel pagamento in misura ridotta dell'imposta di registro dovuta relativamente all'acquisto di immobili - previste in favore di una società di forestazione dall'art. 7, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a seguito del suo anticipato scioglimento implica l'applicazione di una imposta che ha natura complementare, non potendo essere principale, in quanto non derivante dalla correzione di un'autoliquidazione, né suppletiva, non originando da un errore dell'Ufficio, sicché, in assenza di uno specifico obbligo di denuncia ex art. 19 del d.P.R. 24 aprile 1986, n. 131, il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, secondo comma, lett. b), del citato d.P.R. decorre dal giorno dello scioglimento della società, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2964 cod. civ., essendo da quella data l'Ufficio in grado di esercitare il potere impositivo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5146 del 05/03/2014