tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 692 del 14/01
Notificazione presso il domiciliatario - Trasferimento del domiciliatario in luogo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio - Prevalenza dell'elemento personale sull'elemento topografico - Validità della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 692 del 14/01/2009
In tema di contenzioso tributario, nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata che assume la veste di domiciliatario, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico con riguardo alla notificazione degli atti, e pertanto, se l'atto (nel caso di specie l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria) sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida anche se eseguita nel luogo diverso in cui il domiciliatario abbia trasferito la sede principale dei suoi affari ed interessi, dovendosi, in tal caso, ritenere raggiunto lo scopo della notificazione, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 692 del 14/01/2009