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Benefici fiscali -  coppie di fatto - convivenza more uxorio

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il contribuente, con l'unico motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per avere negato - in conformita' alla tesi dell'Ufficio - la spettanza, invocata in ragione del rapporto di convivenza familiare e comunque nella dedotta qualita' di comodatario, della detrazione dall'imposta lorda prevista dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1, comma 1, per le spese di ristrutturazione di un immobile, di proprieta' della convivente Bo.Ga..

In particolare il ricorrente si duole che il giudice tributario: a) abbia ritenuto significativa la circostanza che esso contribuente non abitasse, alla data di comunicazione di inizio lavori, nell'immobile oggetto di recupero edilizio; b) non abbia tenuto alcun conto dell'esistenza di un contratto di comodato inter partes; c) non abbia considerato che la detenzione dell'immobile deve sussistere nel momento in cui vengono sostenute le spese e non nel momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori.

1.1.- Il mezzo e' in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il contribuente, a sostegno del ricorso, invoca la propria qualita' di comodatario dell'immobile, che trarrebbe fonte vuoi dal rapporto di convivenza con la proprietaria, vuoi da uno specifico negozio anteriore all'erogazione delle spese di recupero edilizio, di cui il giudice tributario non avrebbe tenuto adeguato conto.

La censura relativa all'esistenza di un contratto di comodato non coglie nel segno, in quanto la Commissione tributaria regionale ha negato qualsiasi efficacia al negozio nei confronti dell'amministrazione finanziaria sotto il profilo (non oggetto di ricorso) che esso non risulta da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Quanto al rapporto di convivenza more uxorio, il giudice tributario non ne ha negato la rilevanza ai fini fiscali, ma - muovendo dal presupposto che la posizione del convivente sarebbe eventualmente assimilabile a quella del coniuge - ha ritenuto assorbente la circostanza che, alla data dell'invio della comunicazione di inizio lavori (5/5/98), il contribuente risultava residente in altro Comune, ritenendo che, anche per quanto riguarda il coniuge, puo' dirsi sussistente il possesso o la detenzione dell'immobile solo nel caso in cui il contribuente vi abiti stabilmente con l'altro coniuge proprietario.

Il principio affermato dal giudice d'appello e' corretto, atteso che il rapporto di coniugio non determina, ai fini della detrazione di cui si tratta, una situazione di compossesso (o di detenzione comune) di tutti gli immobili di proprieta' di ciascun coniuge, ma solo di quello (o quelli) concretamente utilizzato anche dal coniuge non proprietario, alla data di inizio dei lavori, a nulla rilevando la circostanza che le spese di ristrutturazione siano eventualmente sostenute dal coniuge non proprietario. L'applicazione al convivente more uxorio del medesimo principio comporta ovviamente l'onere per il contribuente di dimostrare la detenzione dell'immobile da epoca anteriore all'inizio dei lavori, circostanza che nella specie non risulta confermata da alcun mezzo di prova ed e' anzi contraddetta dalle certificazioni anagrafiche di residenza.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

Tributi - Benefici fiscali -  coppie di fatto - convivenza more uxorio - non è detraibile quanto speso dal convivente per ristrutturare la casa della compagna se, alla data di inizio dei lavori, non era già formalmente residente in quell’abitazione (Corte di Cassazione, n. 26543 del 05/11/2008 )

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26543 del 05/11/2008