Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/
Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro,a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016