Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Variazioni cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Onere di denuncia per il contribuente - Omissione - Conseguenze.
In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17562 del 02/09/2016