Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Inapplicabilità ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 anteriormente al d.lgs. n. 156 del 2015 - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Proponibilità.
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile "ratione temporis", nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c., restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11441 del 01/06/2016