Ricognizione di debito - Transazione - Differenze - Criteri interpretativi.
In tema d'imposta di registro, ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, in virtù dei criteri interpretativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 è configurabile una transazione e non una ricognizione di debito quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo, sicché il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11692 del 08/06/2016