Imposta di registro - Revoca dell'agevolazioni per l'acquisto "prima casa" - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Disciplina dell'art. 11 della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità - Violazione successiva alla scadenza del termine per la presentazione del condono - Esclusione - Fondamento.
In tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, conseguente all'omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, il termine per la liquidazione della maggiore imposta è soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, a condizione che il periodo per l'assolvimento dell'onere, incombente sul contribuente, sia scaduto anteriormente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003, non potendosi intendere prorogato un termine che non è ancora cominciato a decorrere.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13545 del 01/07/2016