accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011
Notifica a persona giuridica - Modalità - Applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. - Necessità - Liquidazione della società - Notifica direttamente al liquidatore - Sufficienza - Esclusione - Obbligo di tentare la notifica presso la sede sociale - Configurabilità - Omissione - Conseguenze.
Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente. Ne deriva che la messa in liquidazione della società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l'Ufficio dall'obbligo di tentare dapprima la notifica presso la sede sociale, con la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente nell'abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011