Tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011
Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria prevista per gli atti processuali, ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ. - Applicabilità - Effetto sanante - Impedimento del decorso del termine di decadenza dell'esercizio della potestà impositiva - Esclusione.
L'applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comporta quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria determina soltanto il venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011