TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16531 del 14/07/2010
Accertamenti tributari - Verifiche esterne congiunte - Circolare del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1992 - Qualifica funzionale prevista per i verificatori - Inosservanza - Invalidità dell'accertamento - Esclusione - Ragioni.
In tema di accertamento tributario, la circolare del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1992, emanata in attuazione dell'art. 79 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, secondo la quale per le verifiche esterne congiunte che "almeno uno dei verificatori componenti il nucleo deve appartenere all'ottavo livello di qualifica funzionale e l'altro deve essere di livello non inferiore al settimo", ha rilevanza esclusivamente interna rivolgendosi soltanto agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria con la conseguenza che la verifica posta in essere da funzionari privi delle predette qualifiche (nella specie nessuno dei verificatori aveva la qualifica di ottavo livello) non è invalida, né è viziata per eccesso di potere, non trattandosi di un atto discrezionale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16531 del 14/07/2010