Tributi (in generale) - contenzioso tributario - commissioni tributarie - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7815 del 31/03/2010
Sentenza di primo grado - Sospensione dell'esecutività - Ammissibilità - Limiti - Sentenza di secondo grado - Sospensione dell'esecutività - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Nel processo tributario, la limitazione del potere di richiedere la sospensione dell'esecutività ai soli capi della sentenza di primo grado riguardanti le sanzioni, con esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell'efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado, secondo quanto stabilito negli artt. 49 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non determina un'ingiustificata lesione del diritto di difesa, in quanto la garanzia costituzionale della tutela cautelare deve ritenersi doverosa, anche alla luce della sentenza n. 165 del 2000 della Corte costituzionale, solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di merito che accolga, con efficacia esecutiva, la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, o al contrario la respinga, negando in tal modo a cognizione piena la sussistenza del diritto ed il presupposto stesso dell'inibitoria.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7815 del 31/03/2010