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Cartelle esattoriali notificate da Equitalia per il mancato pagamento dei contributi INPS

 

Cartelle esattoriali notificate da Equitalia per il mancato pagamento dei contributi INPS - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio  (Corte di Cassazione Sezioni Unite Ordinanza 18 marzo 2010, n. 6539)

Corte di Cassazione Sezioni Unite Ordinanza 18 marzo 2010, n. 6539

Svolgimento del processo

La “Centro Gestioni Attività S.r.l. C.G.A.”, avendo ricevuto "una cartella di pagamento n. ****, relativa a contributi INPS per un totale di Euro 22.344,27, i cui importi si riferiscono agli anni 2000-2001", l'ha impugnata nei confronti della Equitalia Gerit S.p.a., sia davanti al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro (proc. n. 12532/09) sia davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma (proc. n. 14343/09); ha poi proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che: 1) “trattandosi di un procedimento imperniato su questioni di assistenza e di previdenza”, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, la giurisdizione competerebbe al giudice tributario, mentre, in applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, essa spetterebbe al giudice del lavoro, oltre tutto con diversità dei termini per ricorrere (di sessanta giorni dalla notifica della cartella, davanti al primo giudice; e di quaranta giorni davanti al secondo); ed, al riguardo, ha formulato anche due quesiti di diritto (1. "dal momento che gli istituti assistenziali e previdenziali sono stati unificati nell'istituto principale, che è l'INPS, il quale paga le pensioni e l'assistenza sanitaria, si applica il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che conferisce la giurisdizione alla commissione tributaria, oppure il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che da facoltà al cittadino-contribuente di instaurare il giudizio dinnanzi al giudice speciale del lavoro appartenente al giudice ordinario?".

2. Visto che il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, che da facoltà al cittadino-contribuente di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento nei confronti di eccezioni relative all'iscrizione a ruolo, scrivendo il legislatore che il contribuente “può” e non “deve”, questo “può” va interpretato come “deve” oppure questo “può” costituisce una facoltà alternativa alla disposizione tassativa di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, o una facoltà alternativa alla disposizione pure facoltativa del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, visto che anche tale norma usa il termine “può”?);

2.- inoltre chiede, il ricorrente, che "vogliano le Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione Italiana laddove non stabilisce la parità di diritti tra il ricorrente in materia di contributi per il servizio sanitario nazionale (...) e il ricorrente in materia di contributi previdenziali (...) e laddove non stabilisce che entrambi i tipi di ricorrenti abbiano lo stesso giudice naturale, visto che il servizio sanitario nazionale (già INAM) e l'INPS sono stati integrati e unificati (...)".

L'intimata non svolge attività difensiva.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nei sensi riportati in epigrafe.

Motivi della decisione

Per l'individuazione del giudice munito di potere giurisdizionale, in ipotesi di pretesa azionata a mezzo di cartella esattoriale, deve considerarsi che "tale atto costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia; pertanto la cartella esattoriale deve essere impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere" (così, per tutte, Cass., Sez.un., 3001/2008).

Ciò posto, la cartella nella presente sede azionata si riferisce esclusivamente (con suddivisione per periodi) ai "ruoli emessi dall'INPS per contributi previdenziali", con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi di mora. Ne deriva che deve ribadirsi l'affermazione secondo cui "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perchè il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sul riordino della disciplina mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro" (Cass., Sez. un., 7399/2007).

Tale soluzione - sgombrato il campo dal secondo quesito, che pone in termini puramente dialettici una non rilevante questione sulla locuzione impiegata dal legislatore (“può”) per riferirsi al potere di impugnativa, cui corrisponde sempre (in termini di “deve”) un onere di impugnare - esaurisce la materia d'indagine, non essendo qui in discussione anche i contributi dovuti al servizio sanitario nazionale (rientranti invece nella giurisdizione tributaria: Cass., Sez. un., 2871/2009).

La soluzione stessa priva infine di ogni rilevanza la proposta questione di legittimità costituzionale del ripetuto D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5: quanto all'ipotizzato contrasto con l'art. 3 Cost., (diversità dei termini di impugnativa), per evidente mancanza di tertium comparationis; quanto al prospettato vulnus all'art. 25 Cost., (diversità del giudice dell'impugnativa medesima), perchè la scelta risulta imposta dalla natura (previdenziale ovvero tributaria) dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Non conseguono statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it