Tributi (in generale) - condono fiscale – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2750 del 23/02/2012
Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 - Ambito applicativo - Presupposto - Controversie definite con decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari - Configurabilità - Conseguenze - Decisione impugnabile con il solo rimedio della revocazione - Definibilità - Esclusione - Istanza di sospensione del giudizio - Infondatezza.
In tema di condono fiscale, l'art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, nel consentire la definizione delle "liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio", ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle nelle quali l'unico rimedio esperibile sia la revocazione. In tali casi, pertanto, deve essere disattesa la richiesta di sospensione, avanzata invocando il procedimento di condono.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2750 del 23/02/2012