Rimborso dell'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine biennale di decadenza - Decorrenza dal pagamento - Conseguenze - Detrazione del credito di imposta per le annualità successive - Rilevanza - Esclusione.
A norma dell'art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il rimborso dell'accisa sul gas metano indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; né l'avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il "dies a quo" del suddetto termine.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24056 del 16/11/2011