Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Comunicazione - Necessità - Impugnazione - "Dies a quo" del termine di 60 giorni.
In tema di contenzioso tributario, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, mediante lettera raccomandata o telegramma, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario, sicché incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico non contiene alcuna lettera ovvero ha un oggetto diverso rispetto a quello indicato dal mittente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21852 del 28/10/2016