Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 28/10/2016
Società consortile - Rapporti con i consorziati - Ribaltamento di costi e ricavi - Mandato senza rappresentanza - Compensazione tra ricavi e contributi - Esclusione - Fondamento.
In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente. Ne consegue che risulta indebita la compensazione tra i ricavi che il consorzio avrebbe dovuto trasferire alla consorziata ed il contributo da quest'ultima dovuto al consorzio per il suo funzionamento.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 28/10/2016