Investimenti nelle aree svantaggiate - Comunicazione del credito nel settembre del 2003 - Conseguenze.
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 4, comma 132, lett. b, della l. n. 350 del 2003, ha consentito al contribuente, che ha visto accolta la propria istanza solo nel settembre 2003, di differire la realizzazione dell'investimento al 2004, con la conseguenza di spostare a cascata nel 2004 e 2005 il primo e secondo anno entro cui, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. f, l. n. 289 del 2000, usufruire di tale beneficio nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21833 del 28/10/2016