Tributi (in generale) - accertamento tributario - in genere (nozione) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13963 del 08/07/2016
Principio di consolidamento del criterio impositivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il cd. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all'Amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, procedere ad una diversa qualificazione dell'atto presentato per la registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta, opera quando, essendo pacifica l'applicabilità dell'imposta di registro, ne sia in discussione la misura, non quando si contesti al contribuente di avere assolto in relazione all'atto un'imposta di tipo diverso da quella dovuta, atteso che in caso di imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione IVA effettuata entro il termine più lungo di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 e fondata sulla soggezione all'IVA - e non all'imposta di registro - della cessione di singoli beni inidonei da soli a garantire l'esercizio dell'impresa).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13963 del 08/07/2016