Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13970 del 08/07/2016
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisito oggettivo - Accertamento in concreto - Parametri.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), lo svolgimento esclusivo nell'immobile (nella specie, di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di un'attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità, seguendo le indicazioni della circolare ministeriale n. 2/DF del 2009 e, dunque, verificando determinate caratteristiche della "clientela" ospitata, della durata dell'apertura della struttura e, soprattutto, dell'importo delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai "prezzi di mercato", onde evitare un'alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13970 del 08/07/2016