Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14509 del 15/07/2016
Accertamento fondato sulla presunzione derivante da spesa per incremento patrimoniale - Impugnazione - Rigetto - Giudicato - Effetti espansivi in ulteriori anni d'imposta - Limiti.
In tema di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione determini sinteticamente il reddito in base alla spesa per incrementi patrimoniali, che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, con in l. n. 122 del 2010, si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, il giudicato esterno formatosi sul rigetto del ricorso proposto avverso l'accertamento riguardante uno degli anni cui si estende detta presunzione preclude, nel giudizio relativo all'accertamento eseguito sulle medesime basi per altra annualità, la possibilità di ritenere insussistente il fondamento della presunzione ma non anche di considerare dimostrato, per gli altri anni oggetto di controversia, il superamento della presunzione di maggior reddito parcellizzato.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14509 del 15/07/2016