Decadenza dal potere di accertamento - Termine di cinque anni - Applicabilità - Condizioni - "Dies a quo" - Distinzione.
In tema d'ICI, l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 e si applica, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007), ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, il quale, nel caso in cui l'occupazione o la detenzione dei locali sia in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, decorre dall'anno corrente, mentre se tale situazione si sia verificata successivamente opera dal 20 gennaio dell'anno successivo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20797 del 14/10/2016