Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Acquisto di bene strumentale - Inerenza esclusiva all'attività d'impresa - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto solo se il contribuente dimostra l'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20143 del 07/10/2016