Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni - Sez. 5 - , Sentenza n. 22429 del 04/11/2016
Regime di esenzione - Assicurazione e coassicurazione - Presupposti - Prestazioni riconducibili al rapporto principale di assicurazione - Criteri - Condizioni.
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le "operazioni di assicurazione" si estende, in considerazione della giurisprudenza comunitaria, alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, a tal fine occorrendo individuare gli elementi caratteristici dell'operazione per stabilire se il soggetto passivo - anche quando il contratto sia stato concluso in coassicurazione con una pluralità di imprese obbligate "pro quota" alla copertura del rischio dell'assicurato e uno dei coassicuratori sia delegato dagli altri alla gestione e all'esecuzione del rapporto assicurativo, con o senza spendita del nome degli altri - fornisca all'assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte, oppure un'unica prestazione, accompagnata, o meno, da altre prestazioni accessorie, e sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato direttamente nei confronti dell'assicurato a garantirgli la copertura del rischio, vincolandosi all'assicurato con un rapporto contrattuale.
Sez. 5 - , Sentenza n. 22429 del 04/11/2016