Condono ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Effetti - Disconoscimento del credito d'imposta esposto in dichiarazione - Ammissibilità - Conseguenze.
In tema di condono fiscale, non è inibito all'Erario l'accertamento fondato sulla negazione di un credito d'imposta esposto in dichiarazione (nella specie, credito IVA per operazioni non fatturate o fatturate erroneamente), atteso che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti - sia nell'ipotesi di cui all'art. 9, che in quella minore di cui all'art. 15 della legge n. 289 del 2002, in cui l'oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale - all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22436 del 04/11/2016