Plusvalenze - Aree soggette a vincolo ambientale - Natura edificabile ai fini della plusvalenza - Fondamento.
In tema di IRPEF, la ricorrenza di vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 non esclude, in senso assoluto, l'edificabilità di un terreno, consentendo, sia pure entro determinati limiti, di realizzare nuove costruzioni, con conseguente imponibilità, nell'ipotesi della sua cessione, della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale disposizione assoggetta a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno su cui lo strumento urbanistico vigente permetta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, non rilevando cosa ed a qual fine si costruisca.
Sez. 5 - , Sentenza n. 23845 del 23/11/2016