Indennizzo per la chiusura di impianti di distribuzione - Tassabilità quale entrata sostitutiva del reddito non percepito.
In tema di imposte sui redditi, l'indennizzo percepito dal contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 32 del 1998, per la chiusura di un impianto di distribuzione di carburante ha la finalità di reintegrare la mancata percezione di un reddito, e non di risarcire un pregiudizio di natura diversa, sicché rientra nella previsione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Sez. 5 - , Sentenza n. 23809 del 23/11/2016