Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5090 del 28/02/2017
Elusione fiscale - Nozione - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto - Criteri - Fattispecie.
In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento (non necessariamente unico, ma comunque) predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, ed è, pertanto, vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti (o, in ogni caso, in modo non marginale) che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, incombendo, peraltro, sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come abusiva, perché diretta unicamente ad ottenere un risparmio d’imposta, un’operazione con la quale una banca aveva stipulato un contratto di capitalizzazione per un’ingente somma di denaro con un istituto di credito appartenente al medesimo gruppo bancario e, per finanziarlo, aveva contratto, il giorno precedente, un prestito di pari importo con la società capogruppo, ma con interessi passivi più alti ed interamente dedotti dai redditi: tale deducibilità è stata negata dall’amministrazione perché ritenuta appunto abusiva).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5090 del 28/02/2017