Dichiarazione fuori termine - Equiparazione all'omessa presentazione - Conseguenze - Accertamento induttivo del reddito - Legittimità - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Onere della prova contraria a carico del contribuente.
La dichiarazione fuori termine da parte del contribuente, essendo equiparata alla sua omessa presentazione, abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, anche presunzioni semplici, prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicchè incombe sul contribuente, a fronte di tale prova presuntiva, l'onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4785 del 24/02/2017