Notifica della cartella a mezzo posta all'indirizzo risultante dall'estratto di ruolo - Prova della carenza di collegamento con il luogo di esecuzione - Onere a carico del destinatario.
In tema di notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta all'indirizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, ove l'ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della "temporanea assenza".
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4799 del 24/02/2017