Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - in genere ires – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5154 del 28/02/20
Disciplina dell’art. 77 del d.P.R. n. 917 del 1986 “ratione temporis” vigente – Aliquota – Art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986 – Redditi di impresa estera controllata imputati a soggetto residente controllante – Assenza di imponibile del residente controllante – Conseguenze - Fondamento.
In tema di IRES, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente “ratione temporis”, nel caso di soggetto residente controllante privo di imponibile proprio, i redditi della controllata estera, in applicazione della "CFC rule", vengono trattati come redditi della controllante ed assoggettati alla aliquota del 33 per cento, non potendo essere applicata la diversa aliquota del 27 per cento prevista dall'art. 167 del d.P.R. citato ove l'ente controllante privo di redditi sia di fatto sprovvisto di una sua aliquota media, della quale tale misura rappresenta la soglia minima.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5154 del 28/02/2017