Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5079 del
Esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito - Prova - Effetti - Incidenza sul principio di ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Conseguenze - Mera annotazione del costo sul libro giornale - Efficacia probatoria della sussistenza del costo - Esclusione.
Il principio in virtù del quale è consentito all'imprenditore, in sede di accertamento dell'imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d'impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, restando, quindi, a carico dell'imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova, questa, che, ai sensi dell'art. 2709 c. c., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5079 del 28/02/2017