Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura - Proroga dei termini ordinari - Esclusione.
In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'IRPEF, e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'IVA, non integra un'ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10345 del 26/04/2017