Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017
Accertamento con metodo induttivo - Periodo anteriore all'approvazione degli studi di settore - Parametri presuntivi ex art. 3, comma 181, della l. n. 549 del 1995 - Applicazione ai dati esposti dal singolo contribuente - Sufficienza - Necessità di ulteriori elementi di prova - Esclusione - Prova contraria da parte del contribuente - Possibilità.
L'ufficio che procede ad accertamento dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 181, della l. n. 549 del 1995, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perché quelli considerati nell'elaborazione dei parametri stessi e l'applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal comma 1 dell'art. 2728 c.c., e sono, di per sé, idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l'inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017