Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10244 del 26/04/2017
Somme percepite da dipendente a titolo risarcitorio - Mancata percezione di redditi - Reddito imponibile - Fattispecie relativa ad ingiusta esclusione da concorso per titoli.
In tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tassabile il risarcimento commisurato ai redditi che una contribuente, ingiustamente esclusa da un concorso per titoli, avrebbe percepito nel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall’ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell’annullamento della delibera di esclusione dal concorso).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10244 del 26/04/2017