Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10264 del 26/04/2017
Art. 19-bis, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Divieto di detrazione IVA - Fabbricato o porzioni di fabbricato con destinazione Cat. A - Carattere oggettivo - Costruzione o acquisto - Irrilevanza.
In tema di IVA, l'art. 19-bis, comma 1, lett i), del d.P.R. n. 633 del 1972, laddove esclude che l'imprenditore possa portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati, deve essere interpretato nel senso del carattere oggettivo della previsione del divieto di detrazione e si applica anche ove l’immobile sia stato costruito e non acquistato dall’imprenditore, atteso che la costruzione si risolve in un’ipotesi di acquisto del bene.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 10264 del 26/04/2017