Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito – detrazioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 10225 del 26/04/2017
Sconti ed abbuoni riconosciuti alla clientela - Detraibilità - Condizioni - Forma scritta dell'accordo sull'abbuono o sullo sconto - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di determinazione del reddito di impresa, la possibilità di detrarre abbuoni e sconti riconosciuti alla clientela è subordinata a due condizioni: a) che venga praticato dal contribuente uno sconto sul prezzo della vendita, b) che la riduzione del corrispettivo al cliente derivi da un accordo, anche successivo, purchè trasfuso in note di accredito emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato quegli sconti riconosciuti, il quale non deve necessariamente rivestire la forma scritta - che, unitamente alla data certa, possono avere eventualmente rilievo al fine dell'opponibilità dell'accordo stesso all'Amministrazione, che è soggetto terzo - potendo perfezionarsi anche verbalmente, in base al principio della libertà delle forme.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 10225 del 26/04/2017