Imposta "principale" - Richiesta mediante avviso di liquidazione - Legittimità - Previa notifica di avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Adeguata motivazione dell'avviso di liquidazione - Necessità.
In tema di imposta di registro, qualora, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta debba qualificarsi come "principale", in quanto dovuta a seguito della registrazione eseguita d'ufficio dall'amministrazione finanziaria, e non come "complementare" (non essendo oggetto di contestazione il valore del bene oggetto di trasferimento), è legittima l'adozione di un avviso di liquidazione - senza previa notifica di avviso di accertamento -, il quale deve essere sorretto da una motivazione sufficiente a consentire al contribuente di esercitare la propria difesa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9856 del 19/04/2017