Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9935 del 19/04/2017
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Domanda di rimborso - Termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
In tema di IRAP, l'istanza di rimborso dell'imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'art. 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, "per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia d'imposte sui redditi"; inoltre l'art. 30, nel disciplinare la riscossione dell'imposta dovuta, prevede che quest'ultima "è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi" (comma 2) e che "la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi" (comma 6).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9935 del 19/04/2017