Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017
Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione inammissibile - Annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale - Conseguenze - Declaratoria con sentenza di estinzione ex art. 46 del d.lgs n. 546 del 1992 - Configurabilità - Fondamento.
In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017