Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - appello principale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9761
Accertamento e riscossione delle imposte - Attribuzione e poteri dell’amministrazione finanziaria - Dati emergenti dai conti bancari - Rettifica della dichiarazione del contribuente su basi presuntive - Prova contraria a carico del contribuente - Oggetto – “Inerenza” della movimentazione finanziaria all’attività di impresa - Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamento del reddito di impresa, la presunzione, di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece,la società medesima tenuta anche a dimostrare l’”inerenza” della movimentazione all’attività di impresa, prevista dall’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9761 del 18/04/2017