Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - ruoli - ruoli straordinari - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12239
Emissione della correlativa cartella di pagamento - Sopravvenuta sentenza di appello favorevole all'amministrazione riguardante l'avviso di accertamento - Giudizio di cassazione riguardante la cartella di pagamento - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni.
In tema di riscossione mediante ruoli straordinari, l'intervento, nel corso del giudizio di cassazione, di sentenze di appello favorevoli all'Amministrazione finanziaria sull'impugnazione degli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento non determina la cessazione della materia del contendere poiché, ai sensi degli artt. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 18 del d.lgs. 472 del 1997, il tributo, gli interessi e le sanzioni vanno riscossi per intero in pendenza di giudizio solo una volta emesse le menzionate sentenze di appello, e non precedentemente, sicché resta in questione, nel giudizio di cassazione, la legittimità dell'emissione del ruolo straordinario e della correlativa cartella di pagamento in data anteriore alle stesse.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12239 del 17/05/2017