Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 17/05/2017
Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Ritenuta fiscale - Applicabilità sull'intera somma percepita - Art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
In tema di imposte sui redditi e con riguardo al regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla percezione di somme a seguito di procedimenti espropriativi, dettato dall'art. 11 della l. n. 413 del 1991, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del comma 7 di detto art. 11, nella parte in cui prevede che la ritenuta del 20 per cento si applichi sull'intera somma percepita e non sulla sola plusvalenza, atteso che la norma stessa attribuisce al contribuente la facoltà di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, in base alla quale l'ammontare dell'imposta dovuta è determinato tenendo conto della sola plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali (cfr., ord. n. 395 del 2002).
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 17/05/2017