Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16090 del 28/06/2017
Modalita' di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi – Termini - Versamenti in acconto - Eccedenza d'imposta riportata, ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo - Rimborso - Istanza - Termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'art. 38 del d.P.R.n. 602 del 1973, nel prevedere, nel testo originario (applicabile "ratione temporis"), il termine di decadenza di diciotto mesi per la presentazione della relativa istanza, ha portata generale in materia di rimborsi di versamenti diretti ed è, quindi, applicabile anche nell'ipotesi di eccedenza di versamento in acconto, riportata ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo (come espressamente previsto dall'art. 4 del d.P.R.n. 42 del 1988), sussistendo pure in tal caso il presupposto, richiesto dal citato art. 38, dell'inesistenza - benchè sopravvenuta - dell'obbligo di versamento.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16090 del 28/06/2017