Riscossione delle imposte - Ipoteca - Limiti all'iscrizione – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16110 del 28/06/2017
Debito del contribuente superiore agli ottomila euro - Necessità - Fondamento - Espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro - Interpretazione - Conseguenze - Inesistenza per il passato di limiti di valore per l'iscrizione - Esclusione.
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R.n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza, per ciò solo, poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16110 del 28/06/2017