Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13342 del 26/05/2017
Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - accertamento di maggior valore - contenuto - avviso di rettifica del valore dei beni - Riferimento ad altri atti - Obbligo di allegazione - Limiti - Atti costituenti presupposto della rettifica - Ragioni.
In tema di rettifica del valore degli immobili dichiarati ai fini dell'imposta di successione e di donazione, l’onere dell'allegazione di documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente riguarda solo gli atti costituenti presupposto del provvedimento impositivo e relativi al contribuente stesso, non anche quelli afferenti contribuenti diversi, menzionati al solo fine della comparazione dei valori. Infatti l’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, a differenza del comma 2 dello stesso articolo, non richiede l’allegazione del documento, né diverse conclusioni devono desumersi dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, perché ciò che si richiede all'Amministrazione finanziaria è di porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, così da approntare la difesa senza un inesigibile aggravio.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13342 del 26/05/2017