Controversie di valore superiore ad € 2.582,28 - Ricorrente privo di assistenza tecnica - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Condizioni.
Nelle controversie tributarie di valore superiore ad € 2.582,28, per effetto della interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, fornita dalla Corte cost. con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13346 del 26/05/2017